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TERREMOTO: DOMANDE INDENNITA' PER LAVORATORI DIPENDENTI
18 ott 2017
I lavoratori dipendenti, compresi i soci-lavoratori, rientranti nella fattispecie dell’art. 45 c. 1 del DL n.189/2016, impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a causa degli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017, possono presentare una o più istanze di indennità per il periodo 1 maggio-31 dicembre 2017.
Le domande andranno presentate in via telematica all’applicativo COMarche, con le stesse modalità utilizzate per le istanze del 2016, cioè presentazione della domanda da parte dell’impresa su delega del lavoratore. L’ambito territoriale di riferimento è quello delle aziende che si trovano nei Comuni colpiti dal sisma.
Come previsto dalla Circ. Inps n.83/2017, le aziende inoltreranno all’Inps la documentazione contabile per la liquidazione dei pagamenti (mod. SR 41) con le stesse modalità seguite finora per le prestazioni della Cig in deroga. Come precisato dal Ministero del Lavoro, con le Circolari n.8/2017 e n.9/2017, l’indennità è un trattamento identificato nella causale relativa agli eventi sismici e deve considerarsi residuale rispetto ad altri ammortizzatori sociali a regime.
L’indennità spetta anche a quei lavoratori, impossibilitati a recarsi al lavoro, perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia legati all’evento sismico. In questo caso, l’indennità spetta al massimo per trenta giornate di retribuzione. Per i lavoratori del settore agricolo l’indennità è riconosciuta per le ore di riduzione o sospensione dell’attività e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Ai fini del beneficio dell’indennità, al lavoratore, non è richiesta un'anzianità aziendale minima e non è prevista la sottoscrizione di un verbale di accordo sindacale. L’importo dell’indennità è pari al trattamento massimo di Cig con la relativa contribuzione figurativa.