PREVIDENZA COMPLEMENTARE

cooperlavoro

 

COOPERLAVORO

Cooperlavoro è il Fondo Pensione Complementare riservato ai soci lavoratori ed ai dipendenti delle cooperative di lavoro, delle loro società collegate, delle associazioni cooperative (Agci, Confcooperative, Legacoop) e sindacali promotrici (Cgil, Cisl, Uil).
Cooperlavoro associa lavoratori occupati in tutti settori produttivi.
È costituito in forma di associazione senza scopo di lucro e funziona come una cooperativa, perseguendo l’esclusivo interesse dei lavoratori associati al fine di erogare una prestazione previdenziale aggiuntiva a quella garantita dall’Inps.

www.cooperlavoro.it


filcoop


FILCOOP
FilCoop è il Fondo Pensione a Capitalizzazione per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, per i dipendenti da Cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e per i lavoratori dipendenti da cooperative e consorzi agricoli.

www.filcoopensionistico.it

 

previcooper

 

Previcooper
Previcooper – ovvero il Fondo Pensione Complementare Nazionale a capitalizzazione dei dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa – nasce in attuazione dell’accordo stipulato il 6 dicembre 1996 quale parte integrante del CCNL, nonché dall’accordo sottoscritto il 31 marzo del 1998 tra L’Associazione Nazionale delle Cooperative di consumatori, l’Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti, la Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione, l’Associazione Italiana Cooperative di Consumo e la FILCAMS – CGIL, la FISASCAT – CISL e la UILTuCS – UIL e successive modifiche ed integrazioni.

Obiettivo del Fondo è consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro e opera in regime di contribuzione definita: l’entità delle prestazioni pensionistiche è determinata dalla contribuzione effettuata.


L’adesione a PREVICOOPER è volontaria ed è riservata

  • ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratti a termine di durata superiore a tre mesi, con contratto di apprendistato delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL della distribuzione cooperativa; delle imprese o rilevanti rami di azienda, acquisiti da parte di imprese della distribuzione cooperativa, nei limiti di cui all’allegato 5 del CCNL sottoscritto in data 3/12/94 e successive modifiche e/o conferme; delle aziende di cui agli accordi stipulati in data 2 luglio e 9 settembre 1998 dalle associazioni cooperative (ANCD Lega – Federconsumo CCI) e dalle Organizzazioni Sindacali (Filcams – CGIL, Fisascat – CISL, Uiltucs – UIL ).
  • ai lavoratori dei settori "affini" i cui CCNL siano stipulati dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori che stipulano il CCNL che istituisce il Fondo. Detti lavoratori possono aderire sulla base di accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati per ciascun settore tra le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore.
  • ai lavoratori dipendenti dai soggetti sottoscrittori del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, previa stipula di apposita fonte istitutiva.


 
www.previcooper.it