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LAVORO: MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO POST SISMA
Settore: LEGACOOP MARCHE
13 mar 2017
Le domande per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi delle zone colpite dal terremoto del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 possono essere presentate entro il 31 marzo tramite il sistema telematico CoMarche della Regione Marche. La normativa di riferimento è l'articolo 45 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016.
Le misure di sostegno al reddito riguardano:
- Indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, il cui importo è pari al trattamento economico di Cig con la relativa contribuzione figurativa. Sono interessate le tipologie contrattuali del tempo indeterminato, compreso l'apprendistato, il tempo determinato, sia a tempo pieno sia parziale. L'indennità spetta anche a quei lavoratori che non sono potuti andare al lavoro per infortunio o malattia conseguenti il terremoto o perché impegnati nella cura dei famigliari loro conviventi.
Per i lavoratori del settore agricolo, l'indennità è riconosciuta per le ore di riduzione o sospensione dell'attività.
- Indennità “una tantum” di 5 mila euro è destinata a lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, di attività di impresa e professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che hanno dovuto sospendere l'attività dopo gli eventi sismici di agosto e ottobre. La sospensione dell'attività può essere rappresentata anche dalla collocazione in Cig dei lavoratori da parte dell'impresa sempre che la causa sia legata al terremoto.
L'indennità “una tantum” è concessa non solo al titolare d'impresa individuale ma anche ai soci lavoratori di società di persone. Vengono invece esclusi i soci lavoratori delle società di capitale in quanto, in questo caso, il titolare dell'impresa è la società. Nel caso in cui il titolare di attività d'impresa sia socio di due o più società di persone, l'indennità “una tantum” è riconosciuta per una sola società. Questo tipo di indennità viene concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato; il contributo “una tantum” è soggetto al regime “de minimis”. La normativa non prevede un periodo minimo di sospensione dell'attività per gli eventi sismici.
L'indennità per i lavoratori dipendenti decorre dal 24 agosto e dal 26 ottobre a seconda dell'inserimento del Comune nel cratere del terremoto da parte del decreto legislativo e termina al massimo il 31 dicembre 2016. In allegato, è disponibile l'elenco dei Comuni. I lavoratori del settore privato e quelli autonomi, la cui attività si trova nei Comuni di Ascoli Piceno, Macerata e Fabriano, per poter accedere alle indennità, devono aver dichiarato l'inagibilità del fabbricato, abitazione, studio professionale o azienda attraverso la comunicazione prevista dal DPR 445/2000.
Le disposizioni previste dall'articolo 45 possono essere applicate anche ai Comuni delle Marche che non rientrano nel cratere del terremoto. Gli interessati devono dimostrare un nesso fra le richiesta d'indennità e i danni denunciati per causa del terremoto con la presentazione di una perizia.
La liquidazione dei trattamenti, nel limite delle risorse stanziate, sarà effettuate dall'Inps dopo il decreto di approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari. Secondo la convenzione fra ministero del Lavoro, ministero dell'Economia e Finanze, presidente della Regione Marche del 23 gennaio 2017, la Regione istruisce e approva le pratiche secondo l'ordine cronologico di presentazione.