Sei in: LAVORO: MARCHE, SIGLATA L'INTESA PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 2016
LAVORO: MARCHE, SIGLATA L'INTESA PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 2016
Settore: LEGACOOP MARCHE
6 feb 2016
E’ stata sottoscritta dall’assessore regionale al Lavoro, Loretta Bravi, e dai rappresentanti delle Centrali cooperative, fra cui Legacoop Marche, associazioni imprenditoriali e sindacali l’intesa istituzionale territoriale per la regolamentazione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2016.
La cassa integrazione in deroga 2016 viene riconosciuta:
- a tutti i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con l’impresa che presenta l’istanza; gli stessi devono avere dodici mesi di anzianità lavorativa presso l’azienda che presenta l’istanza alla data di inizio del periodo di Cigd richiesto;
- gli studi professionali posso ancora accedere alla Cigd in attesa che il Tar del Lazio si pronunci sulla materia;
- le cause per le quali la Cigd può essere richiesta sono quelle di crisi aziendale, situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili ai lavoratori o datore di lavoro, situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato, ristrutturazione, riorganizzazione.
Sono esclusi dalla concessione della Cigd:
- i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante dall’anno 2016 sono esclusi dalla cig in deroga in quanto rientrano negli strumenti ordinari (Cigo e Cigs) qualora questi sono in forza presso aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigo e/o della Cigs;
- la categoria dei pensionati;
- i datori di lavoro non imprenditori ex art. 2082 e 2083 c.c. (associazioni sindacali e datoriali);
- le aziende che si trovano un cessazione totale o parziale dell’attività produttiva.
Aspetti procedurali
Per l’anno 2016, la richiesta di cig in deroga può essere effettuata per tre mesi per ogni unità produttiva. Il calcolo della durata massima fa riferimento ai periodi richiesti dall’azienda indipendentemente dalla loro effettiva fruizione. L’istanza di Cigd inoltrata con il sistema CO Marche non può essere presentata per un periodi inferiore a due settimane consecutive.
L’invio telematico alla Regione Marche della richiesta di Cigd, corredato dell’accordo sindacale (che dovrà essere sottoscritto preventivamente o contestualmente all’inizio della sospensione/riduzione di orario), deve essere effettuato entro 20 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro.
L’invio cartaceo dell’istanza non deve essere più effettuato.
In ogni caso prima di procedere alla richiesta di Cigd le imprese devono aver fruito interamente delle ferie residue, di quelle maturate (eccetto quelle programmate), dei permessi retribuiti e della banca ore.
Fondo di solidarietà residuale e Fondo di integrazione salariale
Il decreto legislativo n. 148/2015, oltre a riscrivere la materia degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari, ha anche rivisitato i c.d. Fondi di solidarietà istituendo il nuovo Fondo di integrazione salariale, ovvero il Fondo che, dal 1 gennaio 2016, ha inglobato il Fondo di solidarietà residuale e che ricomprende anche, come soggetti obbligati, i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e fino a 15.
Anche sulla base di informative Inps, il Fondo di solidarietà residuale interessa:
- i datori che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che, per le loro caratteristiche, rientrano nel Fondo di integrazione salariale, attivo dal 18 gennaio 2016, e che, dalla stessa data, non possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga. La Cig attivata precedentemente a questa data si reputa sia giuridicamente valida;
- i datori che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti e che, per le loro caratteristiche, rientrano nel Fondo di integrazione salariale, quest’ultimo risulterà operante prossimamente quando sarà emanato un nuovo decreto interministeriale. Perciò, ad oggi, i datori possono ancora accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.