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CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: NUOVE REGOLE PER IL 2015
Settore: LEGACOOP MARCHE
La Regione Marche comunica che sono cambiate le regole per presentare le domande per la cassa integrazione in deroga per il 2015. Sulla Cig in deroga, inoltre, è stata di recente sottoscritta l’intesa fra la stessa Regione, le associazioni di categoria, fra cui Legacoop Marche, e i sindacati.
La Regione Marche comunica che, in relazione alle istanze di Cig in deroga da presentare per l’anno 2015, ha aggiornato il sistema telematico CO Marche per adeguarlo ai criteri di concessione stabiliti dal DI n. 83473 del 1 agosto 2014 e ai chiarimenti apportati dalla Circolare del MLPS n.19 dell’11 settembre 2014 e dalla successiva nota del MLPS del 24 novembre 2014. Al fine di una applicazione aderente alle finalità generali relative alla disciplina dei criteri di concessione della Cig in deroga alla vigente normativa di cui al DI 83473 del 1 agosto 2014, la Regione Marche, insieme alla Direzione regionale Inps, informa che dal 1 gennaio 2015 possono presentare istanza di Cig in deroga solo i soggetti giuridici qualificati come imprese ai sensi dell’art.2082 e 2083 del Codice Civile. Sono, quindi, escluse le associazioni di categoria sindacali, datoriali e gli studi professionali. I lavoratori subordinati, destinatari della Cig in deroga, possono essere solo quelli che hanno maturato 12 mesi di anzianità nell’azienda che presenta l’istanza di Cig. La richiesta per la cassa integrazione deve essere trasmessa al sistema telematico regionale CO Marche entro 20 giorni dall’inizio della sospensione.
Dopo il rilascio da parte dell’Inps della procedura telematica, fermo restando lo stesso termine di scadenza, l’istanza di Cig in deroga dovrà essere presentata anche all’INPS secondo le modalità che verranno indicate dall’Istituto stesso. L’eventuale obbligo dell’invio cartaceo verrà tempestivamente comunicato a seguito di chiarimenti in corso. I limiti massimi della durata del trattamento di CIG in deroga nell’anno 2015 sono stabiliti in cinque mesi per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’impresa.
Per il conteggio del limite massimo si deve far riferimento al periodo o periodi di sospensione richiesta dall’impresa nell’anno 2015 per ciascuna unità produttiva a prescindere dal numero dei lavoratori coinvolti. L’impresa, prima del ricorso alla CIG in deroga deve aver utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore). Sono escluse le ferie programmate che possono coincidere con le chiusure aziendali. L’accordo sindacale deve essere preventivo o almeno contestuale all’inizio della sospensione di Cig in deroga richiesta e deve indicare una delle causali previste dall’art.2 del DI 83473 del 1 agosto 2014.